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Come cambia la figura del preposto: ulteriori approfondimenti

Come già anticipato in un articolo pubblicato qualche settimana fa, e a cui si rimanda *, il Decreto-Legge 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, apporta delle importanti modifiche al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’ormai noto Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le principali novità spiccano quelle riferite alla figura del preposto, ovvero colui che, “in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 2, D.lgs. 81/2008). Di seguito, riportiamo brevemente le principali:

  • Nell’ottica di rafforzare l’assoluta centralità del preposto nei luoghi di lavoro, la prima novità riguarda l’ampliamento degli obblighi su di lui ricadenti, oltre a quelli già espressamente menzionati dall’articolo 19, co. 1 del Testo unico sulla sicurezza. A norma della nuova lett. a), infatti, “in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale”, il preposto è altresì tenuto a:

  • intervenire per modificare il comportamento non conforme del lavoratore, fornendo, ove necessario, le opportune indicazioni di sicurezza;
  • in caso di mancata attuazione o di persistente inosservanza, intervenire per interrompere l’attività del lavoratore e informare i diretti superiori.

Tra le modifiche introdotte, tuttavia, quella di gran lunga più rilevante è contenuta nel testo della nuova lett. f-bis) dell’articolo 19, co. 1 del D.lgs. 81/2008, la quale attribuisce al preposto la facoltà di, “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate”.

  • La seconda novità, invece, riguarda l’articolo 18, co. 1 del Testo unico sulla sicurezza. La L. 215/2021 interviene, infatti, sulla parte concernente gli obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente. La nuova lett. b-bis) impone ai soggetti appena richiamati l’obbligo, penalmente sanzionato, “di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”, già richiamato nel punto precedente. Il nuovo testo normativo non specifica le modalità attraverso le quali procedere all’individuazione; ciò che comunque risulta necessario è un’investitura formale che consenta al preposto di venire a conoscenza dell’incarico. Sempre la lett. b-bis) precisa, poi, che “i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo” e che lo stesso “non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

  • Con l’ultima novità, il Testo unico sulla sicurezza aggiornato interviene sugli obblighi formativi del preposto, modificandoli. In particolare, il nuovo comma 7-ter dell’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”. I contenuti formativi veri e propri, invece, verranno declinati, salvo imprevisti sopraggiunti, entro il prossimo 30 giugno, data entro la quale è previsto che la Conferenza Stato-Regioni si riunisca per elaborare ed emanare un nuovo accordo che sostituisca quello attualmente in essere. Pertanto, in assenza di un nuovo accordo, la formazione dei preposti dovrà avvenire secondo quanto già previsto dall’accordo n. 221 del 21 dicembre 2021 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del secondo comma dell’articolo 37 del D.lgs. 81/2008.

Fonti:

Francesco Di Raimondo