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La figura del preposto

In ragione della poca importanza data alla figura del preposto in diverse realtà aziendali, nell’ultimo periodo si è pensato di imporne l’obbligo di nomina. Ecco le novità!

Premessa

Come definito dall’art. 2, co.1, D.Lgs. 81/08 il preposto è una figura aziendale che “[…] in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Si tratta, dunque, di una figura gerarchicamente superiore ai lavoratori, autonoma e con l’importante funzione di controllo e vigilanza in azienda. In sintesi, si tratta di un soggetto che, una volta nominato dal datore di lavoro, ha il potere di esercitare una supremazia su altri a lui sottoposti.

Sul punto significative sono le parole della sentenza del 14 gennaio 2010 n. 1502 della Cassazione penale: “il preposto è una delle tre figure cui […] competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo”.

Le novità del momento: il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146

Attualmente è stata presa un’importante decisione per dare maggiore importanza alla figura del preposto: l’obbligo di nomina. Sul punto, in conformità al D.L. 146/2021, l’art. 18 D.Lgs. 81/08 è stato così modificato: “il datore di lavoro […] e i dirigenti devono […] individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”. Lo stesso obbligo vale anche nel caso di appalto o subappalto (art. 26 D.Lgs. 81/08).

L’incisività di quest’obbligo è ulteriormente sottolineata dalla scelta di imporre una sanzione a datori di lavoro e dirigenti in caso di mancata nomina che consiste nell’arresto da due a quattro mesi o in un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (art. 55, lett. d, D.Lgs. 81/08).

Da sottolineare che la nomina deve avvenire con atto scritto e resa nota a tutti i lavoratori.

L’obbiettivo di queste scelte? Ridare nuova luce a una figura aziendale che nell’ultimo periodo aveva perso la sua significativa importanza.

Note:

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/preposti-C-74/le-novita-del-decreto-81-l-individuazione-del-preposto-o-dei-preposti-AR-22015/

E. De Vecchi