La videosorveglianza sui luoghi di lavoro è da sempre stata un argomento sotto i riflettori sia in termini di protezione dei dati personali sia in termini di tutela del lavoratore. È lecito per un Datore di lavoro installare un impianto di videosorveglianza? E nel caso, quali sono gli obblighi cui è soggetto?
Quando installare un impianto di sorveglianza diventa lecito
L’installazione di un impianto di videosorveglianza presso i luoghi di lavoro è ammessa esclusivamente per:
- esigenze organizzative e produttive (ad esempio, per controllare il corretto funzionamento di un macchinario);
- la sicurezza sul lavoro (è l’esempio delle telecamere collocate all’interno delle banche con la funzione di disincentivare eventuali malintenzionati);
- la tutela del patrimonio aziendale (è il caso delle telecamere installate presso negozi e supermercati per scoraggiare i furti).
Questo è quanto definisce l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970), così come modificato dal D. Lgs. 151 del 2015.
Lo stesso Statuto definisce che l’impianto può essere installato solamente previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di tale accordo, l’impianto può essere installato solamente previa autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’autorizzazione viene rilasciata dall’Ispettorato a seguito di presentazione di un’apposita domanda accompagnata da una relazione tecnica.
La domanda presentata deve contenere le seguenti informazioni:
- i motivi per cui si chiede di installare le telecamere;
- il numero dei lavoratori presenti in azienda;
- la sede dell’unità produttiva in cui si vogliono installare le telecamere;
- una dichiarazione dove si dichiara il rispetto della normativa di riferimento.
La relazione in accompagnamento deve, inoltre, riportare le seguenti informazioni:
- i motivi che rendono necessario installare l’impianto;
- le modalità di funzionamento dell’impianto, di conservazione dei dati e la loro gestione;
- le caratteristiche tecniche delle telecamere installate;
- la modalità di funzionamento del dispositivo di registrazione;
- il numero di monitor di visualizzazione e il loro posizionamento;
- la fascia oraria di attivazione dell’impianto;
- i tempi di conservazione delle immagini.
Solamente a seguito di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ispettorato, il Datore avrà facoltà di installare l’impianto di videosorveglianza.
La richiesta di autorizzazione deve essere effettuata anche in presenza di un unico dipendente. L’obbligo non vige, invece, ove non siano occupati lavoratori.
Non è tuttavia sufficiente l’autorizzazione dell’INL per essere conformi alla normativa applicabile. In particolare, il Datore di lavoro, in accordo al Reg. (UE) 679/16 sulla protezione dei dati personali, ha l’obbligo di informare i lavoratori in merito alla presenza dell’impianto di videosorveglianza, anche applicando idonea cartellonistica visibile anche a persone terze che accedono al sito, oltre che nominare e formare un responsabile addetto alla gestione dei dati registrati.
Le immagini non potranno essere conservate per un tempo superiore a 24 ore e comunque permane il divieto di installazione di videocamere in ambienti quali servizi igienici, spogliatoi, etc.
E se…?
L’installazione di videocamere finte utilizzate come deterrente è vietata in considerazione del fatto che vengono meno le esigenze richieste dall’art. 4 dello Statuto: di fatto, l’installazione di un impianto di videosorveglianza non è necessario.
E se le telecamere inquadrano solo l’area esterna? L’orientamento giurisprudenziale tende a individuare come luoghi soggetti alla normativa anche quelli esterni dove l’attività lavorativa viene svolta in modo saltuario e occasionale (ad esempio in corrispondenza delle aree di carico e scarico della merce). Sono escluse, invece, le aree esterne estranee alla pertinenza dell’azienda, seppur antistanti alle zone di accesso alla stessa.
In caso di violazione delle norme che disciplinano l’installazione di impianti di videosorveglianza, il Datore di lavoro può essere punito con un’ammenda da 154 a 1.549 euro o l’arresto da 15 giorni ad 1 anno. Inoltre, nei casi più gravi, le due pene, ammenda e arresto, possono essere applicate anche congiuntamente. Le immagini registrate in violazione della normativa non possono essere utilizzate come prova in un eventuale giudizio a meno che il Datore sospetti di un proprio dipendente.