L’Inps, con propria circolare n. 46 del 13.3.2024, illustra le novità in materia di pensione di vecchiaia e pensione anticipata nel sistema contributivo.
Con riferimento alla pensione di vecchiaia contributiva, a partire dal 1° gennaio 2024 per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari a 534,41 euro).
I lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia con i 71 anni e 5 o più anni di contributi “effettivi” non devono rispettare l’importo soglia della pensione maturata.
Con riferimento, invece, alla pensiona anticipata contributiva a partire dal 1° gennaio 2024 il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata è pari a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli. Dal 2027 l’età minima potrebbe elevarsi a 64 anni e 2 mesi e i contributi a 20 anni e 2 mesi.
La legge Finanziaria del 2024 ha previsto che la pensione “anticipata” contributiva è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (2.993,05 euro, in base al valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024). Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (fino al 31.12.2026 – 67 anni di età anagrafica) è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.
Sempre la Legge n. 213 del 2023, ha previsto che, dal 1° gennaio 2024, il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata “contributiva”, si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).
Resta fermo che per i lavoratori che entro il 31.12.2023 abbiano perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data – ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale – conseguono il diritto alla pensione anticipata in base alla predetta disciplina.
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