Finanza e Tributi,  Informazioni generali

Certificazione Preventiva Credito R&S

E’ stato firmato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri con le linee guide per la certificazione delle condizioni di certezza operativa delle imprese ai fini del riconoscimento del Tax credit Ricerca & Sviluppo.

Ad annunciarlo un comunicato del 19 settembre 2023, pubblicato sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Come chiarito nell’articolo 2, la certificazione può essere richiesta sia per le attività rientranti nella nuova disciplina del credito d’imposta in vigore dal 2020 sia per quelle precedenti.

Diciamo subito che questa procedura della certificazione non è un’alternativa alla sanatoria, visto che entrerà fattivamente in vigore nel 2024, quando la fase della sanatoria sarà ormai conclusa.

Il decreto istituisce l’Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni. L’Albo sarà tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Bisognerà attendere però ancora novanta giorni (sperando che siano davvero tali) per un ulteriore decreto direttoriale che disciplini dettagliatamente le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo.

Oltre al decreto direttoriale che disciplinerà le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo, le imprese dovranno inoltre attendere anche la pubblicazione delle Linee Guida ufficiali del Ministero delle imprese e del made in Italy, che saranno emanate entro il 31 dicembre 2023.

Si tratta di un documento integrativo che dovrebbe aiutare imprese e certificatori nella corretta applicazione del credito d’imposta.

Le linee guida saranno costantemente aggiornate “per tener conto dell’evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute” e potranno prevedere “schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici”.

L’ultima parte del decreto (articolo 4) si occupa della vigilanza sulle attività di certificazione. Stabilisce che i certificatori devono inviare una copia della certificazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro quindici giorni dalla data di rilascio all’impresa, informandola di tale invio.

Dott. Commercialista, Revisore ufficiale dei conti, Trustee professionale, Consulente Finanziario professionista, Cod. CPF 1227

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Dott. Daniele Ronchi

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