Informazioni generali

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori “fragili” in caso di contagio da Covid-19

L’11 dicembre l’INAIL ha emanato la Circolare n. 44 con la quale fornisce le istruzioni operative in merito alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2.

La sorveglianza sanitaria eccezionale

Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, modificato successivamente dalla Legge di Conversione n. 77 del 17 luglio, dispone che i datori di lavoro assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale per quei lavoratori che, in ragione dell’età o della sussistenza di patologie o comunque di condizioni che possano determinare un maggior rischio, risultino maggiormente esposti al rischio di contagio.

Si aggiunge che nel caso in cui il datore di lavoro non sia tenuto alla nomina del medico competente secondo quanto definito dal D. Lgs. 81/08, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo di emergenza, può effettuare richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che provvederanno alla sorveglianza sanitaria eccezionale.

Tale disposizione diventa obbligo per il datore di lavoro in caso di presenza di lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, cui la sorveglianza sanitaria eccezionale deve essere garantita.

L’introduzione della sorveglianza sanitaria eccezionale rappresenta un forte cambiamento, seppur limitato al periodo di emergenza, nell’ambito della tutela dei lavoratori e il ruolo del medico competente assume una connotazione di ancora maggiore rilevanza in relazione al compito affidatogli di individuare i lavoratori suscettibili e di reinserire i lavoratori precedentemente affetti da virus SARS-CoV-2.

I lavoratori “fragili”: come individuarli

Per quanto concerne le “situazioni di particolare fragilità” viene indicato come i recenti dati epidemiologici abbiano individuato tra le fasce a maggior rischio gli individui con età elevata e affetti da malattie cronico-degenerative come ad esempio patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche che, in combinazione con l’infezione da SARS-CoV-2, possono incidere negativamente sulla gravità e sull’esito della patologia.

In particolare, i dati raccolti dall’ISS hanno evidenziato che:

  • il rischio di contagio non risulta significativamente differente nelle diverse fasce di età lavorativa;
  • il 96,1% dei soggetti deceduti presentava una o più patologie preesistenti e precisamente: il 13,9% presentava una patologia, il 20,4% due patologie, il 61,8% presentava tre o più patologie;
  • le patologie più frequenti erano rappresentate da malattie cronico-degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche;
  • l’andamento crescente dell’incidenza della mortalità all’aumentare dell’età è correlabile alla prevalenza maggiore di tali patologie nelle fasce più elevate dell’età lavorativa;
  • in aggiunta alle patologie sopra indicate, sono state riscontrate altre patologie di rilievo, quali quelle a carico del sistema immunitario e quelle oncologiche, non necessariamente correlabili all’aumentare dell’età.

Per quanto concerne l’età, tale parametro, preso singolarmente non rappresenta un elemento sufficiente per definire la fragilità dei lavoratori, che deve essere valutata anche in relazione, congiuntamente, alla presenza di patologie come sopra definite.

Il servizio di sorveglianza sanitaria eccezionale proposto da INAIL

L’INAIL ha pertanto messo a disposizione dei datori di lavoro non soggetti all’obbligo di nomina del medico competente dal 1 luglio il servizio telematico “Sorveglianza sanitaria eccezionale” quale utile strumento per la richiesta di visite mediche per quei lavoratori individuati come “fragili”. Allo stato di fatto, salvo proroghe, tale servizio è attivo fino al 31 dicembre. La richiesta può essere effettuata seguendo le istruzioni pubblicate sul sito dell’Istituto al seguente link:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html

e accedendo attraverso le credenziali dispositive; per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:

  • SPID;
  • INPS;
  • Carta nazionale dei servizi (Cns);
  • INAIL, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

A seguito della ricezione della richiesta, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore, il quale provvede a valutarne l’effettiva condizione di fragilità e ad esprimere il relativo giudizio di idoneità fornendo indicazioni in merito alle misure da adottare per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2. Il giudizio di non idoneità temporanea viene riservato ai casi che non consentono soluzioni alternative.

L’importo per la singola prestazione resa dall’INAIL è pari a 50,85 euro, somma che, a seguito di ricezione di fattura, dovrà essere versata dal datore di lavoro che usufruirà del servizio di sorveglianza sanitaria eccezionale fornito dall’Istituto.

Fonte: Circolare INAIL n. 44 del 11/12/2020 con oggetto “Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2″

E. Landini