Informazioni generali

Rientro dalle vacanze: la gestione dei lavoratori di ritorno dall’estero

Le vacanze sono finite ed è tempo per i datori di lavoro di gestire i lavoratori di rientro da paesi esteri dopo le ferie. Come comportarsi in caso di lavoratori provenienti da paesi europei, non europei o a rischio?

Secondo le ultime disposizioni del Ministero della Salute, aggiornate al 14 agosto 2020, ecco alcune utili informazioni per capire come comportarsi a fronte di lavoratori di rientro da paesi esteri, ai fini del contenimento del contagio da Covid-19.

In caso di rientri dall’area Schengen

Sono consentiti liberamente gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

  • Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);
  • Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  • Andorra, Principato di Monaco;
  • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

In caso di soggiorno in Romania e Bulgaria nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia, è obbligatoria la quarantena.

In caso di soggiorno in Croazia, Grecia, Malta e Spagna nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia, è necessario presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo oppure sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test, è necessario osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. Inoltre, si deve comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici e segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati oltre a sottoporsi ad isolamento fiduciario.

In caso di rientri da Paesi extra area Schengen e/o non europei

In questi casi, l’ingresso è consentito solo per le seguenti motivazioni:

  • comprovate esigenze lavorative
  • di assoluta urgenza
  • motivi di salute
  • comprovate ragioni di studio
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Fatte salve specifiche restrizioni per i Paesi a rischio, è consentito l’ingresso in Italia senza motivazioni richieste per:

  • cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori (white list): Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (Montenegro e Serbia dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia; dal 30 luglio chi proviene dall’Algeria ha l’obbligo di motivare l’ingresso in Italia);
  • cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.

Rimane comunque, in generale, salvo alcune eccezioni, l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutti coloro che arrivano in Italia da Stati o Paesi esteri extra Unione Europea.

In caso di rientri da Paesi a rischio

Salvo specifiche deroghe, dal 9 luglio 2020, è fatto divieto di ingresso sul territorio nazionale a tutti coloro che, nei 14 giorni antecedenti, abbiano soggiornato o siano transitati per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia e, dal 13 agosto, Colombia. Il divieto non si applica ai cittadini italiani, di uno degli stati UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020.

Fanno eccezione al divieto di accesso e all’obbligo di quarantena l’equipaggio di mezzi di trasporto, personale viaggiante di mezzi di trasporto che esclusivamente per motivi di lavoro entrano in Italia, per un massimo di 120 h o per un transito massimo di 36 ore per chi proviene da Serbia, Kosovo, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina e Montenegro.

Divieto di accesso

Non è permesso l’accesso in Italia in caso di:

  • diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
  • presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
    • febbre ≥ 37,5°C e brividi
    • tosse di recente comparsa
    • difficoltà respiratorie
    • perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto
    • raffreddore o naso che cola
    • mal di gola
    • diarrea (soprattutto nei bambini)
  • contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio;
  • aver soggiornato, nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia, in Stati o territori esteri diversi da:
    • Stati membri dell’Unione Europea: oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria
    • Stati non UE parte dell’accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
    • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
    • Andorra, Principato di Monaco
    • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
    • Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay.

Fonte: “Covid-19: come comportarsi con i lavoratori in rientro dall’estero” Puntosicuro; Ministero della Salute “Covid-19 – Viaggiatori”.

E. Landini