Informazioni generali

Sorveglianza sanitaria eccezionale sui luoghi di lavoro

Sorveglianza Sanitaria eccezionale sui luoghi di lavoro in base al Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020

Il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020,Decreto-legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede nell’articolo 83: “per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.”

Fermo restando la possibilità di nominare un medico competente per il periodo emergenziale, per i datori di lavoro che ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non sono tenuti alla nomina di tale figura, il Decreto-legge, nello stesso articolo 83, prevede l’opportunità di richiedere la sorveglianza sanitaria ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con i propri medici del lavoro su richiesta del datore di lavoro stesso.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale è costituita da una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Ai sensi del suddetto articolo l’inidoneità alla mansione accertata non può giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Richiesta ai servizi territoriali INAIL

Per i datori di lavoro che in base al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 non sono tenuti alla nomina del medico competente è possibile richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali INAIL.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online, sul portale istituzionale www.inail.it , disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, verrà individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

L’esito della visita medica è riferito alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

Il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 è scaricabile al seguente link:

http://www.governo.it/it/articolo/il-decreto-rilancio-gazzetta-ufficiale/14623

A. Tassi