Informazioni generali

Emergenza Covid 19 – informazione e formazione dei lavoratori

Il primo punto del Protocollo, sottoscritto dal Governo e dalle Parti Sociali in data 14 marzo 2020, prevede l’obbligo per il datore di lavoro di informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda in merito alle disposizioni dell’Autorità, tramite la consegna o l’affissione di depliants informativi all’ingresso e in luoghi visibili dei locali aziendali.

“In particolare, le informazioni riguardano:

■l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

■la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio;

■contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

■l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

■l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti”.

Va sottolineato che in base all’Art. 36 del D.lgs 81/08: “il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo; pertanto, in caso sia presente in azienda personale di lingua straniera, i depliants o il materiale informativo consegnato dovrà essere adeguato alle esigenze delle persone a cui è rivolto, che dovranno poter facilmente comprendere i contenuti e le indicazioni.

Il Protocollo fornisce anche indicazioni in merito alla gestione dei corsi di formazione obbligatoria:

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità “in aula”, è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work;

il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

Restano pertanto validi i corsi in modalità e-learning nelle forme previste dall’Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 o in video-conferenza.

Per quanto riguarda invece i moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quali ad esempio addetto antincendio, primo soccorso, lavoro in quota, carrellista etc.) l’aggiornamento dovrà essere completato tempestivamente una volta ripristinate le ordinarie attività formative.

Si evidenzia che tale indicazione non si applica però in caso di mancato completamento della formazione iniziale o di base; l’operatore privo della dovuta formazione non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.

A. Tassi