La comunicazione che gli intermediari devono trasmettere con i dati dei contratti conclusi nel 2023 deve essere inviata entro il 30 giugno.
Sono tenuti all’adempimento gli esercenti attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici coinvolti nella conclusione dei contratti di locazione breve. L’obbligo riguarda anche soggetti non residenti.
Devono, altresì, trattenere e versare, se gestiscono anche gli incassi, entro il giorno 16 del mese successivo, con il codice tributo 1919, all’atto del pagamento al locatore, una ritenuta del 21% sull’ammontare del contratto e rilasciare la necessaria certificazione annuale.
Il mancato rispetto degli obblighi comporta sanzioni che cariano da 250 a 2.000 euro.
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