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Superbonus 110 – Aggiornamento giugno 2023

Pubblicata la circolare n. 13 del 13 giugno 2023 con la quale l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle ultime novità introdotte in materia di Superbonus.

Tra le principali novità, scivola dal 31 marzo al 30 settembre 2023 il termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a patto che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Gli interventi avviati, invece, a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche prevedono la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro.

Nella circolare si evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate dal decreto “Aiuti-quater”, il Superbonus, relativamente a interventi effettuati nei condomìni e dalle Onlus, Odv e Aps spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023.

Al riguardo l’Agenzia chiarisce che la legge di bilancio 2023 ha previsto che le predette modifiche non si applicano agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022.

La delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori deve risultare prevedente al 19 novembre 2022. Al ricorrere delle predette condizioni continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nel citato comma 8-bis, primo periodo, con conseguente applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Secondo la circolare, il rispetto di tali condizioni va verificato con riferimento ai soli interventi trainanti producendo effetto anche per la disciplina applicabile agli interventi trainati. Inoltre, la presentazione di un progetto in variante alla Cila (quali ad esempio cambiamenti dell’impresa incaricata dei lavori o del committente dei lavori, ma anche la realizzazione di interventi non previsti nella Cila originaria) e l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti.

Il documento di prassi, infine, specifica che il contribuente, per le spese sostenute nell’anno 2022, può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni. Tale nuova ripartizione decorre dal periodo d’imposta 2023.Superbo

Dott. Commercialista, Revisore ufficiale dei conti, Trustee professionale, Consulente Finanziario professionista, Cod. CPF 1227

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Dott. Daniele Ronchi

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