Finanza e Tributi,  Informazioni generali

Crowdfunding nelle SRL

Arriva dalla Consob il via libera al crowdfunding per le Srl ordinarie. La delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 (in GU n. 134 del 10 giugno 2023) ha recepito le modifiche al Testo unico della finanza (Tuf, art. 100-ter) apportate dal Dl n. 30 del 10 marzo 2023 in materia di servizi di crowdfunding.

Da ora in poi anche le Srl si possono finanziare offrendo le proprie quote di partecipazione al pubblico attraverso le piattaforme di crowdfunding.

L’innovazione riguarda una particolare forma di crowdfunding e precisamente l’equity-based, che consente all’investitore di entrare a far parte della compagine societaria dell’azienda finanziata, attraverso l’acquisto di una quota di partecipazione al capitale della stessa.

L’equity crowdfunding era stata già estesa alle PMI costituite in forma di SPA, ma non alle società a responsabilità limitata ordinaria, dal momento che nel Codice Civile esisteva il divieto di collocazione presso il pubblico delle quote di tali società.

Per motivi di trasparenza, i potenziali investitori devono essere messi in condizione di conoscere i progetti di finanziamento delle SRL attraverso un’apposita comunicazione, la cosiddetta descrizione tecnica dell’operazione, la cui predisposizione è affidata ai fornitori di servizi di crowdfunding.

La sottoscrizione può infatti essere effettuata per il tramite di questi intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento.

Gli investitori che decidono di aderire all’offerta al pubblico delle partecipazioni nella SRL, devono conferire un mandato agli intermediari incaricati affinché questi effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori.

Gli intermediari, a loro volta, devono rilasciare, a richiesta del sottoscrittore, o del successivo acquirente, una certificazione che comprovi la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote.

L’alienazione delle quote avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario. La sottoscrizione e l’alienazione delle quote effettuata per il tramite di intermediari abilitati non necessita della stipulazione di un contratto scritto.

Dott. Commercialista, Revisore ufficiale dei conti, Trustee professionale, Consulente Finanziario professionista, Cod. CPF 1227

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Dott. Daniele Ronchi

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