Finanza e Tributi,  Informazioni generali

Libretto di famiglia 2023

L’INPS, con la circolare n. 6 del 19 gennaio 2023, esamina le novità in materia di gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro tramite l’utilizzo del Libretto Famiglia a seguito della Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022).

Il Libretto di Famiglia è uno strumento, nominativo e prefinanziato, composto da titoli di pagamento del valore di 10 euro. Ogni titolo serve a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Possono utilizzare il Libretto Famiglia le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:
a) piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.

Possono avvalersi del Libretto Famiglia anche le società sportive per remunerare le prestazioni occasionali rese dagli steward.

In particolare per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia, a partire dal 2023, è stato aumentato a 10.000 euro l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori.

Permangono invece immutati i limiti di compenso pari a:
– 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
– 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Con riferimento, invece, al contratto di prestazione occasionale dal 1° gennaio 2023 possono farne ricorso i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il limite dimensionale di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo. E’, invece, in ogni caso è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Dott. Commercialista, Revisore ufficiale dei conti, Trustee professionale, Consulente Finanziario professionista, Cod. CPF 1227

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Dott. Daniele Ronchi

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