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Airbnb come sostituto d’imposta

La Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-83/21 – Airbnb Ireland e Airbnb Payments Uk), ha sancito che Airbnb può agire come sostituto d’imposta in Italia, ma non è obbligata a nominare un rappresentante fiscale.

L’obbligo di riscuotere l’imposta sostitutiva al 21% sui pagamenti percepiti da chi affitta la casa non viola la libera prestazione dei servizi stabilita dall’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue). Ora la palla passa al Consiglio di stato che avrà l’ultima parola sul procedimento alla luce delle interpretazioni date dalla Corte Ue.

Si ricorda che nel 2017 era stato introdotto (art. 4, dl 50/2017) il nuovo regime fiscale delle locazioni immobiliari brevi (inferiori a 30 giorni) al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. A decorrere dal 1° giugno 2017, le piattaforme hanno l’obbligo, in qualità di sostituti d’imposta, di incassare una cedolare secca tramite ritenuta alla fonte del 21%, comunicando i relativi dati all’autorità fiscale.

Inoltre, i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia sono tenuti a nominare, in qualità di responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale. Airbnb aveva quindi presentato ricorso al Tar del Lazio per l’annullamento del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

L’obbligo italiano di agire come sostituto di imposta per Airbnb è un unicum nel panorama legislativo mondiale, gli stati intervenuti in materia hanno infatti scelto per la mera comunicazione dei dati, come è stato poi adottato in sede Ue attraverso la Dac7. Anche per l’Antitrust italiano la cedolare secca al 21% danneggia la concorrenza tra operatori con conseguenze su utenti finali e mercato online.

Dott. Commercialista, Revisore ufficiale dei conti, Trustee professionale, Consulente Finanziario professionista, Cod. CPF 1227

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Dott. Daniele Ronchi

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