Finanza e Tributi,  Informazioni generali

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Per rivalutare terreni e partecipazioni ci sarà un nuovo tempo fino al 15 novembre 2023; la misura della sostituiva sale dal 14% al 16%. Per terreni si intendono quelli edificabili e con destinazione agricola e per partecipazioni quelle negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti al 1° gennaio 2023.

Il versamento dell’imposta sostitutiva potrà essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 15 novembre 2023 e con applicazione, sulle rate successive alla prima, di interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente all’ammontare dell’imposta.

Entro la medesima data del 15 novembre 2023 occorrerà procedere alla redazione ed asseverezione della perizia di stima.

A differenza delle precedenti edizioni, quindi, la norma prevede la possibilità di rideterminare anche il valore di acquisto delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

L’altra novità è relativa al costo dell’operazione che passa dall’aliquota del 14% al 16%.
L’opportunità della rideterminazione è riservata a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che detengono partecipazioni e terreni alla data del 1° gennaio 2023 al di fuori del regime di impresa.

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 53/E del 2015, recependo l’orientamento della Suprema Corte, ha chiarito che l’asseverazione può avvenire anche successivamente alla data di stipula dell’atto di cessione senza che ciò comporti decadenza dal beneficio. È logico ritenere, tuttavia, che il momento dell’asseverazione, quand’anche successivo alla stipula dell’atto, non possa essere successivo al 15 novembre 2023.

Se si è fruito in passato di analoga misura, e il cespite sarà ancora nel possesso del contribuente alla data del 1° gennaio 2023, ovvero nel caso in cui l’ultima perizia giurata riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata ovvero, in alternativa, chiederne il rimborso. In tale evenienza, come chiarito dalla circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021, il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.

Le Entrate hanno chiarito, infine, che è possibile indicare nell’atto di cessione del diritto reale un valore inferiore a quello periziato. Ciò non comporta la decadenza dall’opzione per la rivalutazione.

Dott. Commercialista, Revisore ufficiale dei conti, Trustee professionale, Consulente Finanziario professionista, Cod. CPF 1227

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Dott. Daniele Ronchi

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