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Omessi versamenti ritenute

La Corte di cassazione – sentenza n. 43238 del 15 novembre 2022 – ha sentenziato che non si può configurare la rilevanza penale agli omessi versamenti delle ritenute: il modello 770 non è idoneo a provare il rilascio delle certificazioni.

Viene così data applicazione alle recenti novità apportate dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 175 del 14 luglio 2022 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 10-bis Dl n. 74/2000, come modificato nel 2015, nella parte in cui prevedeva l’integrazione del reato anche per l’omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.

Mette conto di ricordare come la versione iniziale dell’articolo 10-bis (precedente alle modifiche) prevedesse la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non avesse versato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50 mila euro per ciascun periodo.

Il D.lgs. 158/2015 ha modificato il delitto, non soltanto con riferimento alla soglia di punibilità (aumentata da 50.000 a 150.000 euro), ma anche aggiungendo il possibile riscontro del debito mediante la dichiarazione annuale cioè prevedendo la possibilità di ricavare la prova dell’avvenuta consumazione del reato anche sulla base della mera dichiarazione del sostituto d’imposta (c.d. modello 770).

L’oggetto materiale della condotta omissiva, prima della modifica limitata solo alle ritenute risultanti dalla certificazione, è stato così esteso anche al debito del modello 770.

Per effetto della sentenza emessa dalla Corte costituzionale sull’incidente sollevato dal Tribunale di Monza, il reato dell’art. 10-bis richiede, ora, che il mancato versamento da parte del sostituto riguardi le ritenute certificate dal sostituto ai percipienti.

Costituisce, invece, illecito amministrativo tributario il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, delle quali manchi la prova del rilascio delle certificazioni.

Dott. Commercialista, Revisore ufficiale dei conti, Trustee professionale, Consulente Finanziario professionista, Cod. CPF 1227

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Dott. Daniele Ronchi

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