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Formazione degli addetti antincendio: cosa cambia con il nuovo Decreto

Il 5 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Ministeriale 2/9/21 che rinnova lo storico D.M. 10/3/98. In arrivo novità in particolare nell’ambito della formazione degli addetti antincendio.

Il nuovo D.M. 2/9/21 non abroga completamente il D.M. 10/3/98, il Decreto che da oltre vent’anni disciplina la gestione dell’emergenza antincendio nelle aziende e che rimarrà comunque in vigore, ma ne sostituisce e modifica alcuni articoli.

Il nuovo Decreto entrerà in vigore il 5 ottobre 2022 e abolirà i seguenti articoli:

  • l’art. 3, comma 1, lettera f), relativo all’informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori;
  • l’art. 5 relativo alla gestione dell’emergenza in caso di incendio;
  • l’art. 6 relativo alla designazione degli addetti antincendio;
  • l’art. 7 relativo alla formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

Formazione antincendio, ecco le novità

In particolare, in merito alla formazione degli addetti antincendio, il Decreto introduce le seguenti novità:

  • l’obbligo di aggiornamento della formazione degli addetti antincendio a cadenza quinquennale;
  • lo svolgimento della prova pratica anche nei corsi di formazione di livello 1 (gli attuali corsi di formazione per addetti antincendio a rischio basso);
  • la modifica dei programmi dei corsi di formazione;
  • l’introduzione di requisiti per i docenti.

Il Decreto prevede ancora tre tipologie di corsi, distinti in base al livello di rischio, di durata identica a quelli del D.M. 10/3/98, così denominati:

  • corso di tipo “1-FOR” per addetti antincendio in attività di livello 1, di 4 ore;
  • corso di tipo “2-FOR” per addetti antincendio in attività di livello 2, di 8 ore;
  • corso di tipo “3-FOR” per addetti antincendio in attività di livello 3, di 16 ore.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, saranno così distinti:

  • corso di tipo “1-AGG” per addetti antincendio in attività di livello 1, di 2 ore;
  • corso di tipo “2-AGG” per addetti antincendio in attività di livello 2, di 5 ore;
  • corso di tipo “3-AGG” per addetti antincendio in attività di livello 3, di 8 ore.

I corsi potranno essere svolti in modalità FAD (Formazione a Distanza) esclusivamente per i contenuti teorici.

I corsi effettuati in accordo al D.M. 10/3/98 saranno validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Decreto, entro quindi il 5 aprile 2022; fino a tale data potranno quindi essere erogati corsi in accordo al vecchio Decreto. L’aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dallo svolgimento del corso, oppure, se al 5 aprile 2022 il corso effettuato in accordo al vecchio Decreto è stato effettuato da più di 5 anni, l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro il 5 ottobre 2023.

I docenti, a differenza del vecchio Decreto, dovranno avere specifici requisiti, tra cui il diploma di scuola media secondaria di secondo grado come prerequisito ed esperienza o formazione specifica in ambito antincendio.

Fonte: Gazzetta Ufficiale – Decreto Ministeriale 2/9/21

E. Landini