Informazioni generali

Schede di sicurezza – l’adeguamento continua

In seguito alla pubblicazione, avvenuta in data 26 giugno 2020, del nuovo Regolamento (UE) nr. 878 in Gazzetta Ufficiale, i fornitori di sostanze chimiche dovranno aggiornare le Schede di Sicurezza (SDS) in funzione delle novità che lo stesso ha introdotto.

SDS e Reg. (UE) 878/2020

Le SDS rappresentano un documento di fondamentale importanza, in quanto forniscono le informazioni essenziali relativamente a sostanze chimiche ed alle loro miscele. Queste informazioni comprendono indicazioni relative alla composizione della sostanza/miscela ed alle sue proprietà e caratteristiche chimico-fisiche, all’eventuale tossicità e pericoli che le stesse possano avere sull’uomo e sull’ambiente, oltre a dare indicazioni sul corretto modo di gestire e manipolare questi prodotti.

I requisiti cui adempiere per una stesura conforme delle SDS sono definiti nel Reg. (CE) 1907/2006 – Regolamento REACH*, e successive modifiche; l’ultima in ordine di tempo è appunto rappresentata dal Reg. (UE) 878/2020**, entrato ufficialmente in vigore dal 01 gennaio 2021.

Cambiamenti significativi

Per attuare gli aggiornamenti delle SDS volti all’adeguamento a questo nuovo Regolamento sarà necessario prendere in considerazione i seguenti aspetti:

Sezione 1.1

Indicazione del codice UFI (Identificatore Unico di Formula), come definito nel Reg. (CE) 1272/2008*** (CLP – Etichettatura delle Sostanze Chimiche), allegato VIII, sezione 5, parte A.

Sezione 3

Per le sostanze indicate nell’Allegato VI del Regolamento CLP sarà necessario dare precisa identificazione di parametri quali il limite di concentrazione specifico o i fattori M (fattori di moltiplicazione) oltre alla stima della tossicità acuta. Particolare attenzione andrà data a sostanze registrate e facenti riferimento ad una nanoforma, della quale sarà necessario identificare le caratteristiche delle particelle costituenti (All. VI, Reg. REACH).

Sezione 9

Vengono interessati gli end-point riportati nella presente sezione, a livello dei quali si richiede di approfondire informazioni quali le definizioni, l’applicabilità o meno e, se del caso, le relative temperature applicabili.

Sezione 11.2

In questa sezione dovranno essere messi in evidenza gli effetti sulla salute dell’uomo dovuti all’ interferenza che la sostanza/miscela di interesse possa avere con il sistema endocrino (se applicabile).

Periodo transitorio

Nonostante, come sopra riportato, il Reg. 878/2020 sia a tutti gli effetti applicabile a far data 01/01/2021, le SDS già emesse e conformi al Reg. (UE) 830/2015, al Reg. CLP ed al Reg. REACH potranno essere considerate valide fino al 31 dicembre 2022, data di termine del periodo transitorio di adeguamento.

Fonti:

* https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:136:0003:0280:IT:PDF

** https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&from=IT

*** https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=IT

Elena Colombo