Informazioni generali

Formazione S&SL in periodo di Covid-19: si può o non si può?

In questo periodo di Ordinanze e D.P.C.M. diventa sempre più difficile capire come destreggiarsi e come adempiere correttamente alle disposizioni che ci vengono fornite sui più svariati temi; uno di questi è la formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Un po’ di chiarezza…

Partiamo dall’ultimo D.P.C.M. emanato, il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020.

Il documento definisce all’articolo 1, comma 9, lettera s) “[…]Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. […]”

La tematica viene ulteriormente ripresa nelle FAQ sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui se ne riporta uno stralcio:

Nei casi in cui non sia possibile attivare modalità di videoconferenza sincrona per lo svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure quando deve essere svolta la parte pratica dei corsi obbligatori, a quali condizioni è possibile realizzare specifiche attività formative in presenza?

[…] con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio […]”

Quindi formazione in presenza sì, ma sempre nel rispetto delle necessarie misure come:

  • impiego di locali dotati di adeguata areazione;
  • garanzia di distanziamento fisico di almeno 1 metro;
  • utilizzo della mascherina chirurgica;
  • possibilità di igiene frequente delle mani;
  • garanzia dell’igiene delle superfici.

Ciò ovviamente ove non sia possibile l’attivazione di corsi con modalità da remoto, modalità che rimane sempre da preferire.

Cosa cambia per le Regioni più a rischio

Per capire che cosa cambia per le Regioni “rosse” e “arancioni” è possibile fare riferimento ai relativi art. 2 e 3 del D.P.C.M.

I due articoli non fanno alcun riferimento al tema della formazione in ambito S&SL, soffermandosi piuttosto sulle attività scolastiche e universitarie. Si presume pertanto che non vi siano al momento novità rispetto a quanto previsto dall’art. 1, a meno di future prescrizioni più restrittive o disposizioni diverse da parte delle Regioni, come accade, ad esempio, per la Regione Marche che con l’Ordinanza n. 41 del 2 novembre 2020 ha disposto che i soggetti erogatori dei corsi di formazione per la S&SL eroghino i corsi di formazione teorici esclusivamente con modalità da remoto, permettendo l’erogazione in presenza della sola parte pratica e dell’esame finale.

Allo stato di fatto è possibile quindi, in generale, erogare corsi di formazione sia in presenza che a distanza anche se la modalità da remoto rimane sempre da preferire.

Si ricorda comunque che gli stessi Accordi Stato-Regioni del 2011 e del 2016 permettono l’erogazione di alcune tipologie di corso con modalità da remoto, come, ad esempio, la formazione generale e la formazione specifica rischio basso, la formazione dei preposti, etc.

Alcune situazioni, poi, nelle aree a maggiori rischio, richiedono necessariamente l’erogazione di corsi a distanza, attraverso la formazione in videoconferenza, che al momento viene equiparata alla formazione in presenza, considerato che tale modalità permette la presenza in tempo reale e contemporanea di tutti i partecipanti al corso e rende possibile la comunicazione diretta con il docente.

Di contro, in caso di impossibilità a partecipare ai corsi di formazione sulla S&SL, si ritiene che la mancata effettuazione dell’aggiornamento non vada a precludere lo svolgimento dell’attività lavorativa, con l’obbligo comunque di completare la formazione subito dopo il termine dello stato di emergenza.

Per future modifiche, rimaniamo in attesa di nuove disposizioni.

Fonte: www.puntosicuro.it – “Le indicazioni della normativa per la formazione in periodo di Covid-19

E. Landini