Informazioni generali

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato d’emergenza, dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Come spiegato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri: il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

A seguito di tale decisione, il 7 ottobre è stato pubblicato e reso disponibile in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), che proroga le misure del DPCM del 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020.

Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 7 ottobre), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Da tali obblighi restano esclusi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”

Il decreto differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all’emergenza COVID-19.

Fonti:

www.governo.it

www.salute.gov.it

www.gazzettaufficiale.it

A. Tassi