Informazioni generali

DPCM del 7 settembre 2020 – proroga delle misure di contenimento per il Covid 19

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il DPCM del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il nuovo Dpcm proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel DPCM 7 agosto 2020.

Si continuano ad applicare dunque le misure già in vigore, ad esempio l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi pubblici, l’obbligo di distanziamento interpersonale, l’igiene costante e accurata delle mani, il rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (per le misure contenute nel DPCM 7 agosto 2020 vedi “Aggiornamento sulle misure di contenimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività”).

Una novità riguarda la possibilità per le coppie internazionali (“comprovata e stabile relazione affettiva”) di ricongiungersi, all’articolo 4 (Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero), comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta infatti la seguente: “i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva”.

Altre modifiche al precedente decreto sono le seguenti:

all’articolo 6 (Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero), comma 6, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo”;

all’articolo 6, comma 7, alla lettera g), dopo le parole “personale militare” sono inserite le seguenti “e personale della polizia di Stato”.

Restano in vigore fino al 7 ottobre anche le disposizioni contenute nell’ ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale, (a tal proposito si consiglia di consultare anche l’articolo “Rientro dalle vacanze: la gestione dei lavoratori di ritorno dall’estero”) e nell’ordinanza del 16 agosto 2020, che sospende le attività di ballo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati e dispone l’obbligo di indossare dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull’intero territorio nazionale protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti a pubblico e negli spazi pubblici.

Le modifiche e le novità negli allegati del DPCM

Diverse modifiche hanno poi riguardato gli allegati del precedente DPCM 7 agosto 2020:

“l’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) è sostituito dall’ allegato 15 di cui all’allegato A al presente decreto;

l’allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) è sostituito dall’allegato 16 di cui all’allegato B al presente decreto;

l’allegato 20 (Spostamenti da e per l’estero) è sostituito dall’allegato 20 di cui all’allegato C al presente decreto;

dopo l’allegato 20 è aggiunto l’allegato 21 di cui all’allegato D al presente decreto;

dopo l’allegato 21 è aggiunto l’allegato 22 di cui all’allegato E al presente decreto”.

Il nuovo DPCM aggiunge gli allegati 21 e 22, relativi alla gestione dei casi di Covid-19 nelle scuole e nelle università.

Le attività dei servizi educativi e l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado riprendono il regolare svolgimento dell’anno scolastico, anche sulla base delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità, allegate al DPCM.

Le attività didattiche e curriculari nelle Università sono svolte nel rispetto delle linee guida del ministero dell’Università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie.

Allegate anche indicazioni per il trasporto pubblico e il trasporto dedicato delle scuole.

Di seguito si riporta l’elenco dei nomi degli allegati nuovi o modificati:

Allegato 15 – Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

Allegato 16 – Linee guida per il trasporto scolastico dedicato

Allegato 20 – Spostamenti da e per l’estero

Allegato 21 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia

Allegato 22 – Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie.

I testi dei DPCM, dei relativi allegati e delle ordinanze sono consultabili ai seguenti siti:

www.salute.gov.it

www.gazzettaufficiale.it

A. Tassi