Informazioni generali

Ordinanza 580 Regione Lombardia, obbligo di indossare la mascherina e rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro fino al 31 luglio 2020

È stata pubblicata l’Ordinanza n. 580 della Regione Lombardia valida dal 15 luglio al 31 luglio 2020 che integra le misure per l’emergenza nuovo coronavirus Sars-Cov-2 del DPCM 14 luglio 2020. Le disposizioni di tale ordinanza sono valide dal 15 luglio fino al 31 luglio 2020 compreso, salvo dove diversamente indicato.

Obbligo di utilizzo della mascherina

Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è obbligatorio indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.

Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta, come specificato nell’Articolo 1 dell’Ordinanza:

“Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche, produttive e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza”;

“È soggetto all’obbligo, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali”.

Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro

Nell’Ordinanza del 14 luglio sono confermate le disposizioni già previste dall’Ordinanza 573 del 29 giugno 2020, tra cui gli obblighi per i datori di lavoro di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.

La misurazione della temperatura dei clienti / utenti continua ad essere fortemente raccomandata, mentre è obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

Si ricorda, come specificato al punto 1.3 a) dell’Ordinanza, che:” nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di

trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità:

1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).

2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.

3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi.

4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea.

5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.”

Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative

L’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 580 prevede inoltre l’aggiornamento delle linee di indirizzo per le attività economiche, produttive e ricreative.

Di seguito l’elenco completo delle attività soggette al rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede delle ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’:

Ristorazione

Stabilimenti balneari e spiagge

Attività ricettive e locazioni brevi

Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)

Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù

Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura

Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi

Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)

Uffici aperti al pubblico

Piscine

Palestre

Manutenzione del verde

Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura

Attività fisica all’aperto

Noleggio veicoli e altre attrezzature

Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta

Aree giochi per bambini

Circoli culturali e ricreativi

Formazione professionale

Spettacoli

Parchi tematici, faunistici e di divertimento

Servizi per l’infanzia e l’adolescenza

Professioni della montagna

Guide turistiche

Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo

Strutture termali e centri benessere

Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse

Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010

Discoteche e sale da ballo.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla stessa ordinanza, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, che proroga fino al 31 luglio le misure del DPCM del 11 giugno 2020.

Il testo completo dell’Ordinanza n. 580, incluso Allegato 1, e del DPCM 14 luglio 2020, con relativi allegati, sono consultabili al seguente sito:

www.regione.lombardia.it – Coronavirus ultimi provvedimenti

A. Tassi