Informazioni generali

Gestione dei rifiuti: le responsabilità del produttore

Il tema della gestione dei rifiuti prodotti in azienda genera, comprensibilmente, sempre molti dubbi e perplessità sulle modalità di conferimento, la normativa applicabile, la documentazione obbligatoria, etc.

Facciamo un po’ di chiarezza partendo dalla definizione di “produttore”: l’art. 183, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce che il produttore di rifiuti è “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”. Tralasciando le numerose interpretazioni che si sono susseguite nel tempo, semplificando, di fatto il produttore è colui che, attraverso lo svolgimento della propria attività, genera il rifiuto, una sostanza o oggetto di cui intenda o abbia l’obbligo di disfarsi.

Alla produzione del rifiuto, la prima responsabilità del produttore consiste nella classificazione e nella caratterizzazione del rifiuto. E’ necessario fare attenzione tra i due termini, in quanto “classificazione” e “caratterizzazione” non sono sinonimi. Attraverso la classificazione i rifiuti vengono distinti, in base all’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e in base alla pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. La classificazione del rifiuto deve essere effettuata mediante l’Elenco Europeo dei Rifiuti che associa a ciascuna tipologia di rifiuto il relativo codice CER, un codice a 6 cifre che identifica il rifiuto.

Spesso, tuttavia, una semplice analisi preliminare non è sufficiente a identificare il codice CER. E’ a questo punto che interviene la fase di caratterizzazione, un’analisi più approfondita delle caratteristiche del rifiuto, del processo che l’ha generato, delle materie prime da cui ha avuto origine, etc. al fine di identificare il rifiuto in modo univoco e verificarne le modalità di gestione finale più corrette (smaltimento in discarica, incenerimento o recupero). Si consiglia sempre di far effettuare le analisi di caratterizzazione dei rifiuti a laboratori accreditati.

Una volta identificato il rifiuto, il produttore ha la responsabilità di assicurare la corretta gestione dello stesso, sia in termini di deposito temporaneo presso il sito di produzione, sia in termini di conferimento a soggetti autorizzati ai fini del trasporto e dello smaltimento/recupero.

Il deposito temporaneo consiste nel raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione in attesa del ritiro e trasporto da parte di soggetti autorizzati. Il deposito temporaneo deve rispettare i requisiti indicati all’interno del D.Lgs. 152/06, tra cui il rispetto delle tempistiche e dei quantitativi per l’avvio a smaltimento/recupero, l’organizzazione per categorie omogenee, etc. Al deposito temporaneo è associato, in taluni casi, l’obbligo di tenuta da parte del produttore del Registro di Carico e Scarico, un vero e proprio registro, vidimato dalla Camera di Commercio presso cui ha sede l’unità locale del produttore, all’interno del quale registrare i movimenti di carico (produzione del rifiuto) e scarico (conferimento del rifiuto ai soggetti autorizzati) rispettivamente entro dieci giorni lavorativi dal collocamento del rifiuto nel deposito temporaneo e entro dieci giorni lavorativi dal ritiro da parte dell’azienda specializzata.

Al processo di conferimento del rifiuto ai soggetti autorizzati è associato il Formulario di Identificazione del Rifiuto o FIR, un documento in quattro copie che accompagna il rifiuto nel suo percorso dal produttore al destinatario finale. Il FIR deve essere compilato, datato e firmato dal produttore, dal trasportatore e dal destinatario finale del rifiuto (impianto di smaltimento/recupero). Al ritiro del rifiuto, la prima copia del FIR rimane al produttore, la seconda al trasportatore, la terza al destinatario finale e la quarta copia che deve pervenire al produttore entro 90 giorni dalla data di inizio del trasporto.

Il conferimento del rifiuto ad aziende specializzate non esonera il produttore nell’effettuare una verifica sui requisiti dei soggetti cui si intende fornire il servizio di trasporto e smaltimento/recupero del rifiuto. La verifica dei requisiti comporta la verifica dell’iscrizione, in corso di validità, delle imprese selezionate come fornitori all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, sia in termini di corrispondenza di codice CER autorizzato con il rifiuto conferito, sia in termini di veicoli autorizzati al trasporto.

Infine rimane in capo al produttore l’obbligo, ove applicabile, della dichiarazione annuale relativa alla produzione dei rifiuti attraverso la presentazione del Modulo Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), bilancio annuale del Registro di Carico e Scarico dei rifiuti.

E. Landini