La cessione dei bonus è ammessa secondo quanto prevede il decreto del ministero dello Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto 2020, ma l’Agenzia delle entrate fissa specifici paletti per non arrivare a perdere il beneficio fiscale.
Nel dettaglio, rischia di perdere l’agevolazione il contribuente che, dopo aver eseguito gli interventi edilizi con il superbonus, provveda a rivendere l’immobile realizzando un’operazione economica, anche speculativa, che prefiguri un’attività di impresa. Il dl 34/2020, all’art. 119, co. 9, lett. b), elencando i beneficiari del Superbonus, cita infatti le persone fisiche purché “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa”.
È utile osservare che, anche in presenza di chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, il confine tra la vendita per ragioni personale e vendita configurabile come attività imprenditoriale, è sottile.
Per esempio è considerata attività di impresa la compravendita di un magazzino che sia stato ristrutturato e dal quale il proprietario ne abbia ricavato 3 unità oggetto di vendita, come spiegato dall’Agenzia delle entrate nell’interpello numero 152 del 2020.
Analogamente, la perdita del bonus può derivare anche dal un singolo affare, come chiarito dalla Cassazione e dall’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 426 del 2019 in merito al caso di un contribuente che aveva ampliato la volumetria con l’obiettivo esclusivo di rivendere le unità immobiliari.