Finanza e Tributi,  Informazioni generali

Superbonus e Cessione immobile

La cessione dei bonus è ammessa secondo quanto prevede il decreto del ministero dello Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto 2020, ma l’Agenzia delle entrate fissa specifici paletti per non arrivare a perdere il beneficio fiscale.

Nel dettaglio, rischia di perdere l’agevolazione il contribuente che, dopo aver eseguito gli interventi edilizi con il superbonus, provveda a rivendere l’immobile realizzando un’operazione economica, anche speculativa, che prefiguri un’attività di impresa. Il dl 34/2020, all’art. 119, co. 9, lett. b), elencando i beneficiari del Superbonus, cita infatti le persone fisiche purché “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa”.

È utile osservare che, anche in presenza di chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, il confine tra la vendita per ragioni personale e vendita configurabile come attività imprenditoriale, è sottile.

Per esempio è considerata attività di impresa la compravendita di un magazzino che sia stato ristrutturato e dal quale il proprietario ne abbia ricavato 3 unità oggetto di vendita, come spiegato dall’Agenzia delle entrate nell’interpello numero 152 del 2020.

Analogamente, la perdita del bonus può derivare anche dal un singolo affare, come chiarito dalla Cassazione e dall’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 426 del 2019 in merito al caso di un contribuente che aveva ampliato la volumetria con l’obiettivo esclusivo di rivendere le unità immobiliari.

Dott. Commercialista, Revisore ufficiale dei conti, Trustee professionale, Consulente Finanziario professionista, Cod. CPF 1227

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Dott. Daniele Ronchi

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