Finanza e Tributi,  Informazioni generali

Deducibilità Assegno al Coniuge

Nella circolare n. 15/2023 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all’assegno periodico corrisposto al coniuge. Se la somma indicata comprende anche la quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinato al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli.

Non essendo destinata al mantenimento del coniuge, la quota parte diretta al mantenimento dei figli non è deducibile da chi la corrisponde, mentre, le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto.

Sono indeducibili, pertanto, gli assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento.

Sono deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, in quanto costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.

È deducibile anche il “contributo casa”, ossia le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposte dal giudice, quantificabili e corrisposte periodicamente.

La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria, può essere determinata per relationem qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex.

Nel caso in cui detti importi riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute. Inoltre, è deducibile quanto corrisposto in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l’altro non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.

La deduzione non spetta, invece, per le somme versate in unica soluzione al coniuge separato o divorziato, nonché l’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata.

In questo caso, infatti, lo spacchettamento del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva a ogni rapporto tra la coppia e non va, quindi, confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui ammontare è invece rivedibile nel tempo.

Dott. Commercialista, Revisore ufficiale dei conti, Trustee professionale, Consulente Finanziario professionista, Cod. CPF 1227

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Dott. Daniele Ronchi

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