Finanza e Tributi,  Informazioni generali

Regolarizzazione violazioni formali

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 27629/2023, ha previsto che la regolarizzazione delle violazioni formali, di cui all’art. 1, cc. 166-173 della Legge 197/2022, si perfeziona con la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel mod. F24.

Il pagamento è da effettuarsi entro il 31 marzo 2023 oppure in due rate di pari importo di cui la seconda con scadenza 31 marzo 2024. Spetterà ad una risoluzione dell’Agenzia delle entrate identificare il codice tributo che deve essere indicato nel mod. F24.

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta.

Se il soggetto interessato non ha effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata.

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato; mentre la regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

Dott. Commercialista, Revisore ufficiale dei conti, Trustee professionale, Consulente Finanziario professionista, Cod. CPF 1227

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Dott. Daniele Ronchi

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