Finanza e Tributi,  Informazioni generali

Estromissione immobile imprenditore individuale

La Legge di Bilancio 2023, all’art. 25, comma 7, ripropone l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale con effetto 1° gennaio 2023.

Potranno rientrarvi gli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31 ottobre 2022.

Le estromissioni potranno essere poste in essere dall’1° gennaio al 31 maggio 2023, versando l’imposta sostitutiva di IRES ed IRAP dell’8% in due rate: 60% entro il 30 novembre 2023 e 40% entro il 30 giugno 2024.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Dott. Commercialista, Revisore ufficiale dei conti, Trustee professionale, Consulente Finanziario professionista, Cod. CPF 1227

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Dott. Daniele Ronchi

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