Informazioni generali

Autocertificazione aiuti covid

Gli aiuti Covid ricevuti non andranno indicati in modo dettagliato: grazie alla semplificazione del modello di autodichiarazione nel frontespizio è stata introdotta una nuova casella denominata “ES”, che fa evitare di compilare il quadro A con l’elenco dettagliato degli aiuti ricevuti.

Nel dettaglio “se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800.000 euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800.000 euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti”. Chi barra la casella ES, e quindi non fornisce l’elenco degli aiuti, ha l’obbligo però di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del modello Redditi 2022.

Non godono dell’esonero gli operatori economici che nel periodo ombrello del Temporary Framework hanno fruito degli aiuti Imu elencati nel quadro A del modello di autocertificazione.

Dal 27 ottobre ed entro il 30 novembre 2022 è quindi possibile presentare la versione semplificata del modello di dichiarazione. Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente, però, non cambia nulla. “Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione”, spiega l’Agenzia.

La compilazione semplificata è facoltativa, quindi il dichiarante può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie qualora lo ritenesse.

Dott. Commercialista, Revisore ufficiale dei conti, Trustee professionale, Consulente Finanziario professionista, Cod. CPF 1227

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Dott. Daniele Ronchi

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