Finanza e Tributi,  Informazioni generali

Remissione in bonis bonus edilizi

Con la risoluzione 11 ottobre 2022 n. 58/E l’Agenzia delle Entrate ha diramato le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di bonus edilizi.

Il calendario stabilito per la trasmissione della comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi prevede termini perentori che tuttavia trovano una deroga nell’istituto della remissione in bonis.
Con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 (§ 5.4), in particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’omessa presentazione telematica nei termini della comunicazione può essere oggetto di remissione in bonis entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione della comunicazione d’opzione.

Contestualmente occorre procedere al versamento di un importo, a titolo di sanzione, pari a 250 euro da versare tramite modello F24, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può ovviamente essere oggetto di ravvedimento operoso.

Il versamento della sanzione è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo 8114. Il modello F24 ELIDE deve contenere:
a) nella sezione “CONTRIBUENTE”:
– nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;
b) nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
– nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.

Dott. Commercialista, Revisore ufficiale dei conti, Trustee professionale, Consulente Finanziario professionista, Cod. CPF 1227

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Dott. Daniele Ronchi

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