Diverse sono le figure che concorrono a garantire la realizzazione di un ambiente di lavoro sano e sicuro, primo fra tutti il RSPP. Quest’ultimo, in particolare, è la figura che in primis è tenuta ad effettuare un’attenta valutazione dei rischi aziendali e delle misure per prevenirle. Questo, di conseguenza, non la rende esente da responsabilità.
Il RSPP: mansioni
Come ben definito nell’art. 2, lett. f), D. Lgs. 81/2008 il RSPP è una figura “designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
In generale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto ad elaborare il Documento di Valutazione dei rischi e attuare le opportune misure di prevenzione e protezione in azienda. Inoltre, collabora con il Medico Competente per garantire la sorveglianza sanitaria e viene consultato per quanto riguarda i DPI da fornire al lavoratore.
Se poi l’azienda è composta da più di 15 dipendenti può indire riunioni periodiche almeno una volta l’anno previa volontà del datore di lavoro.
Compiti di rilievo sono causa di importanti responsabilità
Tutte queste competenze fanno sì che il RSPP non sia esente da responsabilità in ambito sia civile sia penale.
RESPONSABILITÀ PENALE:
Nonostante il D. Lgs. 81/2008 non preveda espressamente alcuna responsabilità penale del RSPP, quest’ultimo, come affermato dalla sentenza della Cassazione Penale n. 2814 del 27 gennaio 2011, può essere soggetto a responsabilità di tale natura laddove sovvenga in azienda una situazione pericolosa che avrebbe dovuto segnalare al Datore di Lavoro. Dunque, nonostante il Testo Unico non sembri prevedere alcuna responsabilità per il RSPP, la giurisprudenza ha voluto fare maggiore chiarezza sul tema.
RESPONSABILITÀ CIVILE:
Per quanto riguarda la Responsabilità civile del RSPP, invece, si possono individuare due grandi famiglie. Innanzitutto, il RSPP può essere soggetto a responsabilità contrattuale laddove non agisca secondo la dovuta diligenza del buon professionista. Il RSPP, infatti, essendo soggetto qualificato e competente in materia di salute e sicurezza, è tenuto ad adempiere a tutti i compiti legati al suo ruolo. Ne consegue che, laddove il RSPP risulti essere inadempiente, il datore di lavoro che subisca un danno può contestare l’inadempimento contrattuale e, eventualmente, contestare i danni subiti in azienda.
Il RSPP è inoltre soggetto a Responsabilità extracontrattuale nel caso di negligenza, imprudenza o imperizia per violazione delle competenze di cui all’art. 33 D. Lgs. 8/2008. In questo caso ci troviamo difronte ad omissioni che, laddove diventino causa o concausa di un danno, obbligano il RSPP a risarcire di tasca propria i soggetti lesi.
Gli unici casi in cui tale figura è esente da responsabilità sono sostanzialmente due:
- laddove dimostri di aver assolto diligentemente alle proprie competenze previste per legge;
- laddove provi che l’evento si è verificato ugualmente, pur avendo assolto ai suoi obblighi e nonostante abbia fatto tutto il necessario per evitarlo.
Note:
https://www.scuolasicurezza.it/compiti-del-rspp-elenco-degli-obblighi-responsabilita/