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Modifiche al Testo Unico per la S&SL: si amplia l’elenco degli agenti cancerogeni e mutageni

Con il nuovo Decreto interministeriale dell’11 febbraio 2021 si amplia la lista degli agenti cancerogeni e mutageni inserita in allegato al Testo Unico per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Ecco le modifiche al D. Lgs. 81/08.

La gestione degli agenti cancerogeni e mutageni sui luoghi di lavoro

Gli agenti cancerogeni e mutageni sono in grado di generare alterazioni genetiche e neoplasie nei lavoratori esposti attraverso l’inalazione, l’ingestione o il contatto cutaneo.

Gli agenti cancerogeni e mutageni si rinvengono sottoforma di sostanze o preparati in diversi settori: li si trova sottoforma di materie prime in settori come quello agricolo, petrolchimico, farmaceutico, etc. o come sottoprodotti derivanti da attività come la saldatura, la produzione della gomma, l’asfaltatura delle strade, etc.

Il Testo Unico per la S&SL prevede l’obbligo per il Datore di lavoro di valutare il rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni valutando:

  • le caratteristiche delle lavorazioni, la durata e la frequenza;
  • i quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti o utilizzati e la relativa concentrazione;
  • le possibili vie di assorbimento (inalatoria, cutanea o orale).

In base alla valutazione effettuata, il Datore di lavoro deve adottare le seguenti misure:

  • eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno;
  • ove non è possibile eliminare o sostituire l’agente, utilizzare un sistema chiuso;
  • ove non è possibile impiegare un sistema chiuso, ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione previsto dall’Allegato XLIII del D. Lgs. 81/2008.

Il nuovo Decreto interministeriale

Il nuovo Decreto interministeriale dell’11 febbraio 2021 recepisce la normativa europea in materia di protezione dei lavoratori dai rischi legati all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro.

In particolare, il Decreto recepisce la Direttiva dell’Unione Europea n. 130 del 16/01/2019 e la Direttiva n. 983 del 05/06/2019 che, a loro volta, hanno modificato la Direttiva UE n. 37 del 29/04/2009, la cosiddetta Direttiva Cancerogeni, ovvero la Direttiva madre per la tutela dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione ad agenti accertati o sospetti di provocare neoplasie o alterazione genetiche.

Tale Direttiva stabilisce di fatto quali sono gli obblighi del Datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che svolgono attività a contatto con sostanze a rischio effetto cancerogeno o mutageno e le misure richieste al fine di ridurre i rischi per la salute degli stessi, tra cui, ad esempio, l’utilizzo di appositi dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria.

Quali sono le modifiche al Testo Unico per la S&SL?

Le modifiche introdotte dal Decreto interministeriale al D. Lgs. 81/08 risultano le seguenti:

  • alle sei voci originarie dell’elenco di sostanze, preparati e processi, di cui all’Allegato XLII, contenente, appunto, le sostanze, i preparati e i processi in grado di liberare sostanze o miscele considerate cancerogene ai sensi del D. Lgs. 81/08, si vanno ad aggiungere le seguenti lavorazioni:
    • lavorazioni comportanti penetrazione cutanea negli oli minerali usati nei motori a combustione interna;
    • lavorazioni comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel;

Tali voci si aggiungono alle sei originarie previste dal Testo Unico, che diventano, pertanto:

  • produzione di auramina con il metodo Michler;
  • i lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone;
  • lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate;
  • processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico;
  • il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro;
  • lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione;
  • lavorazioni comportanti penetrazione cutanea negli oli minerali usati nei motori a combustione interna;
  • lavorazioni comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

  • l’elenco contenuto nell’Allegato XLIII che prevede i valori limite di esposizione professionale viene integrato con nuovi agenti come l’acido arsenico, il berillio, le emissioni dei gas di scarico dei motori diesel e la formaldeide, le miscele di idrocarburi policiclici e gli oliminerali usati nei motori a combustione interna; inoltre vengono maggiormente differenziati gli agenti che hanno effetti sulla cute. Ciò in considerazione del fatto che si è reso necessario considerare le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni differenti da quella inalatoria.

Si ricorda, infine, che il D. Lgs. 81/2008 definisce le sostanze in questione come:

  • agente cancerogeno:
    • una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
    • una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’Allegato XLII del presente decreto, nonche’ sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;
  • agente mutageno:
    • una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

E. Landini