Informazioni generali

Sicurezza sul lavoro e appalti, quali sono gli obblighi di cooperazione e coordinamento in caso di appalto

In caso di contratti di appalto, d’opera o somministrazione il datore di lavoro committente ha l’obbligo di valutare i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contestualmente all’interno di un’area come previsto dall’art. 26 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’art. 26, Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, prevede infatti che in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda e nell’ambito dell’intero ciclo produttivo della medesima azienda, i datori di lavoro cooperino all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e coordinino gli interventi ai fini di tutelare i lavoratori che sono esposti a rischi.

Verifica dell’idoneità tecnico professionale

Il datore di lavoro ha in primo luogo l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi secondo quanto espresso dal comma 1 del suddetto articolo di legge:

“a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.”

Si aggiunge che la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

“1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;”

Inoltre:

“b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.”

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) 

Il DUVRI è un documento tecnico da allegare al Contratto di Appalto e contiene le misure volte all’eliminazione dei rischi nelle aree interessate dall’esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture, ove si concretizzano le ‘interferenze’ lavorative tra le diverse attività.

Il datore di lavoro committente “promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’art. 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito , nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”.

Si indica che nel Documento unico di valutazione dei rischi non devono essere riportati i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione. Per detti rischi devono essere individuate le misure atte ad eliminare /ridurre i rischi.

Viene specificato che l’obbligo della redazione di tale documento: “non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.”

Inoltre in caso di redazione del documento “esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera”.

È importante anche sottolineare che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.”

A. Tassi