Informazioni generali

Obbligo di rilevazione della temperatura nelle aziende lombarde

Il 13 maggio il Presidente della Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza n. 546: dal 18 maggio scatta l’obbligo per tutte le aziende di rilevare la temperatura ai propri lavoratori.

Nuovi obblighi e sanzioni previsti per il Datore di lavoro…

Se finora, in accordo ai Protocolli recentemente emanati, la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso in azienda costituiva una facoltà del Datore di lavoro (ad eccezione dei cantieri), dal 18 maggio e fino al 31, diventa un obbligo per tutte le aziende.

Il nuovo provvedimento, a cui si rimanda, prevede difatti, misure più restrittive rispetto a quelle statali al fine di garantire la tutela della salute in tutti i luoghi di lavoro sul territorio lombardo.

Pertanto la rilevazione della temperatura ai lavoratori diventa un obbligo per tutti i Datori di lavoro; rimane facoltativa ma fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura per clienti e utenti prima dell’accesso.

Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta una sanzione amministrativa di importo compreso tra 400 e 3.000 euro, oltre alla possibile chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni per cinema, teatri, impianti sportivi, scuole, attività commerciali di vendita al dettaglio, bar, ristoranti, fiere, mercati, etc.

Come rilevare la temperatura all’ingresso

Per la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso dei lavoratori si consiglia di:

  • allestire un punto di controllo all’ingresso specificatamente dedicato, dotandolo della necessaria strumentazione quale gel sanificante e dispositivo per la rilevazione della temperatura;
  • nominare formalmente apposito incaricato alla rilevazione della temperatura corporea;
  • dotare l’incaricato dei necessari DPI (mascherina con livello di protezione almeno FFP2, guanti monouso, occhiali di protezione);
  • utilizzare un termometro che non necessita di contatto diretto con la persona (ad esempio a modalità infrarosso);
  • effettuare almeno tre rilevazioni al fine di identificare falsi positivi o falsi negativi;
  • registrare esclusivamente la condizione di superamento della temperatura di 37.5° C evitando di registrare il dato;
  • fornire l’informativa ai lavoratori in relazione al trattamento dei dati effettuato.

Al momento l’obbligo risulta in vigore fino al 31 maggio, si rimanda a successivi articoli per aggiornamenti e approfondimenti in merito.

E. Landini