Informazioni generali

Il recupero dell’acciaio in ambito di End of Waste

Il Regolamento n. 333/2011 definisce i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami metallici, tra cui l’acciaio. L’obiettivo del Regolamento è quello di incentivare il recupero favorendo un’economia circolare nel rispetto dell’ambiente.

I requisiti del Regolamento

Il Regolamento si applica, tra le altre tipologie di rifiuto, anche ai rottami di acciaio.

Affinché i rottami di acciaio cessino la qualifica di rifiuto e possano essere avviati al recupero o al riciclaggio è necessario che i rifiuti siano puliti, sicuri e privi di sostanze pericolose.

Il Regolamento richiede poi che i produttori applichino un Sistema di Gestione per la Qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, certificato da un Organismo terzo riconosciuto.

Tale Sistema deve essere applicato in modo tale da garantire:

  • il controllo in accettazione dei rifiuti destinati al recupero in ambito di End of Waste;
  • il monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento necessarie a rendere i rifiuti in entrata idonei alla cessazione della qualifica di rifiuto;
  • il monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dalle operazioni di recupero;
  • l’efficacia del monitoraggio delle radiazioni;
  • la gestione dei reclami e delle osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
  • la registrazione dei risultati dei controlli effettuati;
  • la revisione e il miglioramento del Sistema stesso;
  • la formazione del personale.

Il produttore deve, inoltre, accompagnare ogni partita di rottami metallici con una dichiarazione di conformità con la quale attesti il rispetto delle prescrizioni previste da Regolamento ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

Rigidi controlli

L’acciaio è, di fatto, un materiale completamente e, potenzialmente, infinitamente riciclabile; a differenza di altri materiali, l’acciaio è in grado di essere riciclato più e più volte senza perdere alcuna delle sue caratteristiche e qualità originarie.

Affinché i rifiuti in acciaio possano cessare tale qualifica, essi devono essere sottoposti, secondo il Regolamento n. 333/2011, a specifici controlli ai fini di escludere un contenuto di materiali estranei superiore al 2% in peso. Tra i materiali estranei si individuano:

  • i materiali non ferrosi (tranne gli elementi di lega) e i materiali non metallici come terra, polvere, isolanti e vetro;
  • i materiali non metallici combustibili come plastica, gomma, legno, etc.
  • elementi di dimensioni maggiori di un mattone non conduttori di elettricità come pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno, etc.;
  • residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l’acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell’aria, polveri da molatura, fanghi.

I rottami devono inoltre essere puliti, non devono presentare residui di oli, lubrificanti, emulsioni, etc. se non in quantità trascurabili.

Tali controlli devono essere effettuati ad ogni partita da personale qualificato; viene inoltre richiesto un campionamento almeno semestrale ai fini della verifica della presenza di materiale estraneo.

Severi controlli devono quindi essere attuati dai produttori al fine di non considerare più i rottami di acciaio quali rifiuti.

Nel corso degli ultimi anni, grazie ad una maggiore attenzione all’ambiente, è aumentato sempre di più l’utilizzo di acciaio riciclato nei più svariati ambiti, dalla minuteria alla realizzazione di opere monumentali quali ponti e navi. Tra i benefici vi è sicuramente la conservazione di risorse naturali fondamentali per il nostro Pianeta, dal materiale ferroso da cui si produce l’acciaio vergine al risparmio dell’energia e dell’acqua impiegata nel processo di produzione (anche fino al 50% in meno), per non parlare della riduzione delle emissioni in atmosfera. Un processo, quindi, che conviene a tutti.

Fonte: Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

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Simona De Pedrini

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