Informazioni generali

Covid 19: Privacy sicurezza delle informazioni

“oggi Diversi sono stati gli interventi del Garante in tale ambito, dalle modalità di consegna della ricetta medica elettronica alle indicazioni sulla didattica a distanza; di particolare interesse è l’intervento del 2 marzo che vieta da parte di soggetti pubblici e privati la messa in atto di iniziative “fai-da-te” nella raccolta dei dati.

Il comunicato definisce che “I datori di lavoro devono […] astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.”

Nello specifico si tratta di dati personali, atti anche a rivelare lo stato di salute dei lavoratori, tra cui la temperatura corporea, la provenienza da un’area a rischio, etc. Ma cosa significa raccogliere dati “a priori e in modo sistematico e generalizzato”? Significa procedere con una raccolta dati senza aver effettuato preventivamente una valutazione dell’effettiva necessità e proporzionalità in riferimento alla finalità del trattamento ed in relazione a criteri ben definiti.

Tale valutazione, documentata, deve essere effettuata tenendo in considerazione l’organizzazione del lavoro e l’attività svolta e analizzando l’effettiva necessità in relazione ad aspetti del contesto tra cui, a titolo di esempio, l’area geografica e la presenza di casi accertati di Covid-19, il livello di rischio dei lavoratori che accedono alle strutture in relazione all’età, alla presenza di patologie pregresse, etc., la conformazione degli ambienti di lavoro…

La valutazione si completa con un’analisi relativa alla possibilità di mettere in atto, da parte del Datore di Lavoro, misure meno invasive che possano comunque garantire un elevato livello di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.”

E. Landini